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L'Articolo III della Costituzione degli Stati Uniti d'America istituisce il potere giudiziario del governo federale, composto dalla Corte suprema degli Stati Uniti d'America e dai tribunali federali inferiori creati dal Congresso degli Stati Uniti. L'Articolo III autorizza i tribunali ad occuparsi di casi o controversie riguardanti la legge federale. L'Articolo III definisce anche il reato di «tradimento».
Articolo III della Costituzione degli Stati Uniti d'America | |
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Stato | Stati Uniti |
Tipo legge | Legge costituzionale |
Legislatura | Congresso della confederazione |
Proponente | Convenzione di Filadelfia |
Promulgazione | 4 marzo 1789 |
A firma di | 39 di 55 delegati |
Testo | |
(EN) Article III, su Constitution Annotated. URL consultato il 7 marzo 2022. |
La Sezione 1 dell'Articolo III istituisce il potere giudiziario degli Stati Uniti: la Corte suprema e i tribunali federali inferiori istituiti e organizzati dal Congresso, incarnando, insieme all'Articolo I e II, il concetto democratico basilare della separazione dei poteri.[1] L'Articolo I autorizza la creazione di tribunali inferiori, ma non lo richiede necessariamente; i primi tribunali federali inferiori furono istituiti poco dopo la ratifica della Costituzione degli Stati Uniti con il "Judiciary Act" del 1789.[1] La Sezione 1 stabilisce inoltre che i giudici federali non hanno limiti di mandato e che lo stipendio di un giudice non può essere ridotto. L'Articolo III non stabilisce le dimensioni della Corte suprema né posizioni particolari al suo interno ma l'Articolo I stabilisce la posizione di «Presidente della Corte suprema».[1]
La Sezione 2 dell'Articolo III delinea il potere giudiziario federale. La «clausola su caso o controversia» limita il potere della magistratura a casi e controversie reali, il che significa che il potere giudiziario federale non si estende a casi che sono ipotetici o che mancano di legittimazione processuale.[1] La Sezione 2 afferma che il potere della magistratura federale si estende ai casi in materia di Costituzione, leggi federali, trattati federali, controversie che coinvolgono più Stati federati o potenze straniere e altre aree specifiche.[1] La Sezione 2 conferisce alla Corte suprema la giurisdizione originale quando ambasciatori, funzionari pubblici o gli Stati sono parti del caso, lasciando alla Corte suprema la giurisdizione d'appello in tutte le altre aree sotto la giurisdizione dei tribunali federali inferiori. La Sezione 2 conferisce al Congresso il potere di privare la Corte suprema della giurisdizione d'appello e stabilisce che tutti i crimini federali devono essere giudicati davanti a una giuria.[1] La Sezione 2 non concede esplicitamente il controllo di legittimità costituzionale (o "revisione giudiziaria"; judicial review) alla magistratura federale, ma i tribunali hanno esercitato questo potere in seguito alla sentenza del caso pietra miliare Marbury contro Madison nel 1803.
La Sezione 3 dell'Articolo III definisce il reato di «tradimento» e autorizza il Congresso a punire tale reato. La Sezione 3 richiede che almeno due testimoni testimonino il reato di tradimento o che l'imputato confessi in una udienza pubblica. Limita, però, i modi in cui il Congresso può punire coloro che sono stati condannati per tradimento.[1]
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