Beneficio di escussione
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Il beneficio di escussione è un istituto giuridico di diritto privato, in forza del quale uno dei debitori tenuti in solido è legittimato a pretendere che il creditore, prima di agire esecutivamente nei suoi confronti, rivolga la propria pretesa verso un altro debitore. Tale beneficio costituisce una particolare modalità di attuazione dell'obbligazione a vantaggio di uno specifico debitore; quest'ultimo, peraltro, non perde la sua natura di debitore solidale (arg. ex art. 1293 c.c.), ma ottiene semplicemente che il suo impegno diventi sussidiario rispetto a quello degli altri consorti.
L'istituto, già contemplato dal diritto romano, ricorre con maggior frequenza in caso di solidarietà diseguale, ossia qualora il vincolo solidale sorga nell'esclusivo interesse di uno solo dei più debitori, come nel caso della fideiussione. In questa circostanza, infatti, accanto ad un debitore principale, si sovrappone un ulteriore debitore con funzione di garanzia: ciò giustifica che lo sforzo adempitivo di quest'ultimo venga subordinato all'infruttuosità dell'attività esecutiva sul debitore principale.
L'istituto in esame si contrappone al beneficio d'ordine, che ne rappresenta una variante meno intesa. Quest'ultimo, infatti, impone al creditore di domandare l'adempimento dell'obbligazione in via prioritaria ad altri debitori, senza tuttavia che ricorra la necessità di espletare attività esecutiva sui relativi patrimoni. Pertanto, il creditore sarà legittimato a rivolgersi al debitore beneficiato anche qualora gli altri debitori si siano semplicemente rifiutati di adempiere e ancorché i patrimoni di questi ultimi risultino in astratto idonei a soddisfare integralmente la pretesa creditoria.