Preterintenzione
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Nell'ordinamento italiano, il Codice penale all'art. 43, 1° comma, definisce un reato come preterintenzionale, o alternativamente oltre l'intenzione, "quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente".[1]
Il codice penale non dà la definizione del concetto di "preterintenzione", ma la indica nel descrivere lo schema del "delitto preterintenzionale": un trattamento diverso rispetto a quello riservato ai criteri del dolo, della colpa e della responsabilità oggettiva, a testimonianza del fatto che non esesite un atteggiamento psicologico "preterintenzionale".[2]
L'ordinamento italiano riconosce solamente una fattispecie preterintenzionale e nominativamente indica come tale solamente il delitto di omicidio preterintenzionale di cui all'art. 584 c.p.[3] La dottrina, tuttavia, ritiene che ulteriori fattispecie delittuose, pur non rubricate come preterintenzionali, possano ricondursi nell'ambito della preterintenzione. Si tratta, in particolare, di taluni delitti rientranti nella categoria di derivazione dogmatica dei "reati aggravati dall'evento".