Redditi di fabbricati
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I redditi di fabbricati, disciplinati dagli Artt. 36 - 43, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, sono costituiti dal reddito medio ordinario ritraibile da ciascuna unità immobiliare urbana, ovvero i fabbricati e le altre costruzioni stabili o le loro porzioni suscettibili di reddito autonomo. Anche le aree occupate dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze si considerano parti integranti delle unità immobiliari (Art. 36, cc. 1 e 2, D.P.R. 917/1986).
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