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Violenza privata
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La violenza privata è il delitto previsto dall'art. 610 del codice penale italiano.
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Contenuto
L'articolo dispone:
«Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma»
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Voci correlate
Collegamenti esterni
- Art. 610 (Violenza privata), su Codice penale italiano, gazzettaufficiale.it.
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