Loading AI tools
branca della psicologia Da Wikipedia, l'enciclopedia libera
La psicologia giuridica[1] studia sotto il profilo psicologico (gli aspetti intellettivi, caratterologici ed attitudinali della psiche umana) la persona in rapporto alla posizione giuridica ed al ruolo rivestito nella famiglia, nella scuola, nel mondo del lavoro e delle professioni e nella società. La psicologia giuridica studia quindi principalmente il vissuto personale (profilo psicologico) delle persone coinvolte in procedimenti giudiziari, al fine di raccogliere dati comportamentali e sottoporli al vaglio dell'autorità giudiziaria incaricata del processo civile o penale.
L'ambito concerne lo studio di:
Possiamo identificare diverse partizioni della psicologia giuridica.
Capacità di intendere e di volere al momento del fatto e in relazione al fatto (perizia sull'imputabilità). L'imputabilità è presunta normalmente presente (salvo minori di anni 14), può essere esclusa in determinate circostanze.
La pericolosità sociale è intesa dal c.p. come probabilità, desunta dalle circostanze, che la persona, anche se non imputabile, commetta altri reati. La misura di sicurezza fa dunque riferimento al carattere del reo, alla probabilità futura di nuovi reati e non ha limiti temporali prefissati.
Le misure di sicurezza possono essere non detentive o detentive. Quelle detentive possono essere non psichiatriche o psichiatriche. La pericolosità sociale correlata all'infermità mentale è l'unica di competenza del perito. In caso di vizio parziale prevede l'internamento in una casa di cura e custodia, nel caso di vizio totale di mente l'internamento in ospedale psichiatrico giudiziario.
Lo scenario che si presenta in base alle conclusioni della perizia psichiatrica è il seguente:
Il perito è competente solo in caso di vizio di mente e dovrà pronunciarsi sulla eventuale pericolosità sociale da esso derivante. Il quesito del giudice al perito è di solito un'appendice al quesito sulla capacità di intendere e di volere.
Perizia volta a verificare la capacità attuali (non quelle al momento del fatto) di partecipare coscientemente e attivamente al processo (percepire significati e contenuti, scegliere un difensore, una linea difensiva, reggere il contraddittorio). Nel caso di assenza, in virtù del diritto di esercizio dell'autodifesa, il giudice dispone la sospensione del processo per 6 mesi, allo scadere dei quali gli accertamenti verranno ripetuti.
Si ricorre alla perizia nei casi in cui si ritenga necessario procedere a una verifica tecnica volta ad accertare se il soggetto passivo si trovava in condizione di inferiorità psichica tale da aver pregiudicato la capacità di fornire un consenso pieno al momento del fatto (consenso viziato). Nella vecchia normativa si stabiliva un confine certo del reato: lo stato di "accertata malattia di mente" che determinava l’incapacità di opporre rifiuto. Con la nuova normativa, la perizia si trasforma in un'indagine sulla relazione tra soggetto accusato e presunta vittima. Da un lato questa riconosce libertà sessuale ai malati psichici, dall'altro la malattia mentale non è più una condizione necessaria per la realizzazione dell'abuso ma è sufficiente la partecipazione condizionata da uno stato soggettivo particolare.
La legge punisce chi induce a concludere negozi a proprio vantaggio abusando di minori o dello stato di compromissione delle facoltà intellettive e volitive di una persona che la induca a concludere negozi a suo svantaggio. Anche in questo caso non valgono le categorie diagnostiche in sé ma le compromissioni psicopatologiche in relazione ai fatti.
Il quesito caso al perito potrà riguardare:
Appare evidente una criticità su quanto l'attività del perito rischi di sconfinare nella sfera decisionale del giudice.
Compie reato chiunque, mediante ipnosi, somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti o altro mezzo, pone una persona (con o senza il consenso di lei) in stato di incapacità di intendere e di volere (pena fino a 1 anno, aumentata fino a cinque anni se vi era il fine di far commettere un reato al soggetto passivo o se un reato viene commesso anche se non era voluto. Il colpevole di aver messo altri nello stato di incapacità risponde anche del reato commesso dalla persona incapace se fargli compiere il reato era il suo fine). Se la persona si mette volontariamente nello stato di incapacità d'intendere e di volere al fine di commettere un reato e avere una scusa, non si applica la non imputabilità per vizio di mente.
Sono definiti come atti che cagionano:
La perizia sulla vittima può aiutare in ambito civile ad accertare il reato e la CT sulla vittima in ambito civile per accertare e quantificare il danno (anche qualora il comportamento dello stalker non fosse giudicato come reato).
La legge italiana dispone il divieto di utilizzare metodologie in grado di influenzare la capacità di autodeterminazione (indurre la testimonianza veritiera) o alterare la capacità di ricordare e valutare i fatti. Tra queste il poligrafo, la narcolisi, l'ipnosi o la tortura.
Il tipo di incarichi più frequenti si riferiscono alla valutazione della "credibilità delle dichiarazioni del minore vittima di abuso sessuale".
Lo strumento più diffuso per l'analisi del contenuto delle narrazioni per stabilirne il grado di probabilità che esse siano veridiche o frutto di invenzione è il CBCA (Criteria Based Content Analysis). Lo strumento prevede i seguenti criteri formali a cui viene affidato un punteggio da 0 (assenza del criterio) a 1 (parziale presenza del criterio) a 2 (presenza del criterio).
Qualora sia necessario il giudice può ordinare una verifica sull'idoneità fisica e mentale (cognitivi ed emotivi) a rendere testimonianza. Il caso tipico è la perizia di idoneità a testimoniare del minore vittima di reato sessuale. Problemi fisici che possono comprometterla sono p.e. il daltonismo, fra i problemi cognitivi vi è p.e. il ritardo, fra quelli emotivi la suggestionabilità.
I parametri della giurisprudenza oggetto di valutazione sono la capacità di recepire le informazioni (funzioni percettive e attentive), la capacità di ricordale con altre (ragionamento e pensiero), capacità di ricordarle (memoria), capacità di esprimerle in una visione complessa (funzioni linguistiche), resistenza alla suggestionabilità.
Gli strumenti di indagine sono il colloquio clinico, l'osservazione, i test di memoria, di comprensione, sulla suggestionabilità (scale verbali Wish-Wippsi, Trog Test for Perception of Grammar, Test dei gettoni, Test Memoria autobiografica, Test memoria di Brano), la documentazione scolastica.
Per quanto concerne la suggestionabilità possiamo distinguere l'acquiescenza, ossia l'adesione alle richieste dell'intervistatore, e la suggestione, ossia una alterazione della memoria causata da agenti esterni (falsi ricordi).
Vi sono processi suggestivi extra-processuali ed endo-processuali. Il controllo processuale della suggestionabilità ha due versanti: la verifica della suggestionabilità del minore (Test di Gudjonsson) e l'utilizzo di tecniche di intervista non suggestive. Le influenze nelle interviste possono essere cognitive (informazioni contenute nelle domande, attivazione di presupposizioni, ripetizione delle domande, modifica delle risposte) o sociali (tendenza alla conformità, rinforzi positivi o negativi).
Riguardano le cosiddette audizioni protette del minore di anni 16 vittima di reato sessuale. Possono avvenire anche in luogo diverso dal tribunale (strutture specializzate o nell'abitazione dello stesso minore). Le testimonianze debbono essere documentate integralmente possibilmente con produzioni audiovisive. Nel caso in cui lo psicologo sia nominato ausiliario, le tecniche nella raccolta di informazioni devono essere interviste strutturate o cognitive che cercano di limitare gli effetti della suggestione.
Nel processo civile il consulente tecnico può essere nominato dal giudice o dalle parti.
Il consulente tecnico in ambito civile interviene nei seguenti casi:
Un atto giuridico (testamento, donazione, contratto, sottoscrizione di debito, ecc…) può essere annullato su istanza della persona che lo ha compiuto, dei suoi eredi o aventi causa se si provi che la persona che compie un atto sia stata incapace di intendere e di volere al momento dell'atto.
Il perito è chiamato a valutare se al momento dell'atto il soggetto fosse in grado di comprendere il significato e la portata dell'atto e di manifestare congruentemente la propria volontà:
Il matrimonio può essere impugnato se il coniuge era incapace di intendere e di volere al momento della celebrazione; se il consenso sia stato estorto con violenza o determinato da timore; in caso di consenso dato per effetto di errore sull'identità della persona; in presenza di malattia fisica o psichica o anomalia o deviazione sessuale, sconosciute al momento della stipula del matrimonio, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale.
La perizia psichica nei casi di impugnazione del matrimonio può dunque riguardare due ipotesi:
Sono tre forme di tutela del soggetto non in grado di provvedere pienamente ai propri interessi. È il giudice tutelare a nominare un tutore o un amministratore di sostegno.
provvedere ai propri interessi. A seguito dell'interdizione l'incapace non può compiere alcun atto giuridico. La sua posizione è equiparata a quella del minore ed il giudice tutelare provvede a nominare un curatore per la cura dei suoi interessi di straordinaria amministrazione.
L'accertamento peritale riguarderà 1) l'esistenza di una infermità di mente, 2) la sua abitualità, 3) la conseguente incapacità di provvedere ai propri interessi.
Si tratta di accertamenti nell'ambito della rettifica di attribuzione di sesso. La consulenza è intesa ad accertare le condizioni psicosessuali dell'interessato ed eventuali disturbi psicopatologici che inficino la richiesta presentata al tribunale.
L'art 463 c.c. esclude dalla successione chi ha ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge o un discendente o un ascendente della medesima.
L'incapacità di intendere e di volere al momento dei fatti esclude l'operatività dell'articolo. La perizia è dunque un accertamento sulla capacità di intendere e di volere al momento dell'omicidio.
La potestà è l'insieme dei poteri sulla persona e sul patrimonio del figlio minore nell'esclusivo interesse del medesimo. Si distingue la titolarità e l'esercizio della potestà.
Normalmente la potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori (riforma del diritto di famiglia del '75).
Ciascun genitore può essere privato dell'esercizio della potestà. Ciò avviene nei casi di 1) lontananza, incapacità o impedimento del genitore, 2) separazione, divorzio o annullamento del matrimonio, 3) figlio naturale non convivente. Si precisa che con la perdita dell'esercizio viene mantenuta la titolarità.
Si precisa che l'esercizio della potestà può essere perso (ma non necessariamente) nei casi di separazione, divorzio, annullamento. Il giudice valuta, nell'esclusivo interesse della prole, a quale genitore siano affidati figli ma valuta prioritariamente che i figli restino affidati a entrambi i genitori: affidamento congiunto (o condiviso). In questo caso la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori.
L'esercizio della potestà può venir tolto anche se la famiglia è unita. Su ricorso di uno dei genitore, in caso di contrasto su questioni di particolare importanza che richiedano un provvedimento urgente, il giudice può attribuire il potere di decisione al genitore che ritiene più idoneo a curare l'interesse del figlio.
Dal 2012 per questioni giudiziarie sulla potestà (mantenimento e affidamento) che implichino separazione o per figli nati fuori dal matrimonio (figli naturali), è competente il giudice ordinario. Solo se non è in corso una separazione è competente il Tribunale per i Minorenni.
Il giudice può pronunciare la decadenza della potestà sui figli quando il genitore trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio. In tali casi, il giudice può ordinare l'allontanamento dalla residenza familiare del figlio o del genitore o del convivente che maltratta.
Le violazioni ai doveri della genitorialità non devono essere necessariamente dovute a dolo o colpa ma possono essere dovute anche a caratteristiche di personalità che si riflettano negativamente sullo sviluppo del minore, quali, ad esempio, malattia mentale, inadeguatezza educativa o deficienza culturale.
Il giudice, nei casi meno gravi, può anche disporre una limitazione o sospensione revocabile della potestà, sentenziando singoli provvedimenti. Ad esempio per scelte ideologiche dei genitori che arrechino pregiudizio al figlio, per consentire di coltivare relazioni che i genitori vietano, per consentire le visite ai nonni, per consentire trasfusioni di sangue a cui i genitori sono contrari per motivi religiosi.
Il CTU viene chiamato a valutare l'idoneità genitoriale:
Inquadrata da R. Gardner come “sindrome relazionale”, non formalizzata nel DMS e ICD, si manifesta come comportamento del figlio che diventa ipercritico e denigratore nei confronti di uno dei genitori (genitore alienato) influenzato dall'indottrinamento dell'altro (genitore alienante). Il legame verso il genitore alienante è esclusivo e invischiato.
L'accertamento della PAS da parte di un CTU ha spesso l'esito traumatico dell'affidamento a terzi in quanto il genitore alienante è inadeguato per il comportamento e gli esiti futuri sul figlio e l'alienato è di fatto inadeguato per la relazione nel presente.
L'affidamento è un provvedimento circoscritto nel tempo e revocabile che vicaria la non disponibilità di un ambiente familiare idoneo alla propria educazione (le condizioni di indigenza della famiglia non sono condizioni sufficienti a portare ad un provvedimento di affidamento o adozione).
I soggetti affidatari possono essere una famiglia (preferibilmente con figli minori) o una persona sola e ove non ciò non sia possibile, ad una comunità di tipo famigliare (sempre per minori di anni 6) o un istituto di assistenza.
Il provvedimento è disposto dal servizio sociale previo consenso dei genitori esercenti la potestà (o del tutore), sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e anche di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento. È reso esecutivo dal giudice tutelare.
Ove manchi l'assenso degli esercenti la potestà, l'affidamento è disposto dal tribunale per i minorenni e organizzato dai servizi sociali.
Nei casi di soggetti maggiorenni si parla di adozione civile e trasmette il cognome e l'eredità ma non recide i legami con la famiglia di origine (status di figlio adottivo).
Nel caso di minorenni l'adozione può avere due forme. L'adozione particolare rende giuridicamente rilevante un legame affettivo già in atto: per esempio il minore orfano può essere adottato da parenti o dal nuovo coniuge convivente del genitore superstite. Non recide i legami con la famiglia d'origine (figlio adottivo).
Si ha adozione legittimante quando il minore è privo di famiglia, i legami con la famiglia di origine vengono recisi (figlio legittimo). L'adozione fornisce una nuova famiglia a tutti gli effetti al minore dichiarato in stato di abbandono. Lo stato di abbandono e di adottabilità è dichiarato dal tribunale per i minorenni accertata la permanente assenza di assistenza materiale (non dovuta a cause di forza maggiore) e morale. Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori. Gli incaricati di un pubblico servizio devono riferire al tribunale per i minori del luogo. Il Tribunale dei minori dispone gli accertamenti mediante i servizi sociali e gli organi di pubblica sicurezza, convoca genitori e parenti e accertata l'inadempienza degli obblighi di legge per responsabilità dei genitori, dichiara lo stato di adottabilità.
L'adozione è consentita a coniugi regolarmente sposati da almeno 3 anni, affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare. Il minore di anni 14 può essere adottato solo previo proprio consenso. Nel caso di un'età inferiore deve comunque essere sentito, se ha meno di 12 anni deve essere sentito in virtù della sua capacità di discernere. L'età degli adottanti deve superare di almeno 18 anni e di non più di 40 l'età del minore che si intende adottare.
In casi estremi le indagini psicosociali sono oggetto di CTU che deve valutare:
Il danno può essere patrimoniale o non patrimoniale.
Quest'ultimo si distingue in tre tipologie:
Il danno biologico psichico è un danno alla salute psichica, che consiste in alterazioni permanente del normale funzionamento psicologico, cognitivo, emotivo-affettivo e comportamentale del soggetto.
La valutazione coinvolge il CT medico-legale ma può essere oggetto anche del CT psicologo per quanto riguarda la valutazione del danno biologico-psichico. Tale danno può avere ripercussioni di tipo esistenziale ma la perizia non viene mai fatta solo sull'accertamento del danno esistenziale. Si tratta di voci distinte ma di fatto contigue che possono dar luogo a confusione concettuale e scontri dottrinali.
La prova del danno consisterà nel dimostrare la sussistenza del danno, il nesso di causalità con l'illecito, l'estensione del danno ai fini della valutazione equitativa del giudice.
Il metodo Buzzi-Vanini propone di ponderare il danno alla gravità dell'evento (tasso di stressogenità) secondo un principio per il quale il differenziale tra gravità del trauma e gravità del disturbo è dovuto a cause preesistenti non imputabili al danneggiante.
Possiamo distinguere nell'iter in materia di danno psichico:
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.