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sistema universitario della Repubblica Italiana Da Wikipedia, l'enciclopedia libera
La locuzione alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)[1] indica l'istruzione superiore artistica appartenente al sistema universitario della Repubblica italiana.
Sottoposta al Ministero dell'università e della ricerca, venne istituita nel 1999.[2]
In origine, le accademie di belle arti e i conservatori in Italia furono istituti superiori parimenti alle università di Architettura fino a quando il regime fascista li declassò a istituzioni scolastiche. Per questo motivo rimasero sottoposte alla supervisione del Ministero della pubblica istruzione e non più considerate di livello universitario. La necessità di ridare valore di tipo universitario[3] ai diplomi rilasciati da queste istituzioni spinse accademie e conservatori, dall'inizio degli anni novanta (anche con alcuni eclatanti episodi di protesta da parte degli studenti), a chiedere l'equipollenza con le università e ad avere la supervisione del Ministero dell'università e della ricerca, allora dicastero distinto.
I principali motivi furono:
Per tali ragioni, il legislatore riordinò nel 1999 l'intera materia equiparando le accademie e i conservatori alle istituzioni universitarie e ponendole sotto la vigilanza del dipartimento università e ricerca, anche quando nel 2001 i due dicasteri furono accorpati nel Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e nelle successive divisioni e ricomposizioni dello stesso.
Solamente gli ordinamenti previgenti l'istituzione del compartimento AFAM furono "sanati" ed equiparati alle lauree universitarie mentre gli ordinamenti attivati dopo la creazione del comparto AFAM sono diventati equipollenti ad alcune lauree universitarie solo per taluni "fini esclusivi" e non per tutto, perciò si hanno diplomi previgenti che sono già "parificati" cioè vere e proprie lauree a tutti gli effetti e diplomi AFAM nuovi che sono equipollenti alle lauree universitarie solo per alcuni scopi che vengono stabiliti di volta in volta con nuove leggi e decreti.[senza fonte]
La normativa prevede l'equiparazione dei diplomi ottenuti con gli ordinamenti previgenti la riforma 3+2 (anche "sperimentali") e il riconoscimento dei crediti CFA ottenuti attraverso i corsi sperimentali 3+2 anche dentro le istituzioni universitarie (CFA=CFU[5][6]) rilasciati dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica alle lauree della classe delle lauree in scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda, qualora siano conseguiti congiuntamente a un diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Ai sensi del legge 21 dicembre 1999 n. 508:
«1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento.
[…]
4. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attività di produzione. Sono dotate di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.»
Sotto la denominazione "alta formazione artistica, musicale e coreutica" sono ricomprese[7]:
Sono per ora escluse la Scuola nazionale di cinema e l'Istituto nazionale del dramma antico.
La struttura dei corsi è assimilabile a quella delle università, ovvero alla convenzione di Bologna che prevede il percorso del cosiddetto 3+2.
Per misurare il carico didattico dello studente AFAM, il Ministero dell'università ha introdotto, nell'ambito del sistema dei crediti formativi, il "credito formativo accademico" (CFA).
In particolare[8]:
«Gli studi compiuti per conseguire i diplomi accademici in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dalle istituzioni per il conseguimento dei diplomi di cui all'articolo 3, nel rispetto di quanto previsto nel decreto di cui all'articolo 6. Tale disposizione si applica anche ai corsi di diploma accademico attivati in via sperimentale.»
Da ciò si deduce che il credito formativo accademico (CFA) è uguale al credito formativo universitario (CFU), tuttavia non è chiaro se l'accesso alle lauree magistrali universitarie (LM) è possibile solo con i previgenti ordinamenti in quanto già lauree, oppure anche con i trienni sperimentali non ancora valutati come lauree.
In generale le accademie di belle arti hanno insegnamenti paragonabili in parte ai corsi in Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (DAMS), cinema musica teatro (CMT), cinema teatro produzione multimediale (CTPM), beni culturali ed architettura[9], anche se non esistono insegnamenti di letteratura e di matematica. In particolare, le nuove tecnologie per l'arte e comunicazione visiva multimediale, forniscono un percorso simile a DAMS, CMT e CTPM, ma con prevalenza alle materie pratiche e con l'aggiunta di alcune nozioni di scienza e di sociologia della comunicazione, mentre scenografia è piuttosto affine ad architettura; altri corsi sperimentali sono affini ai corsi di studio universitari in beni culturali.
Nel nuovo percorso 3+2 tutti i corsi tenuti presso le accademie di belle arti hanno una forte presenza di materie teoriche legate alla storia (storia dell'arte, storia della grafica, storia dello spettacolo, storia dei nuovi media, ecc.), alla filosofia (estetica, pedagogia dell'arte, antropologia culturale), alla psicologia (teoria della percezione e psicologia della forma) e a beni culturali (museologia), tantoché non corrisponde più a verità che i corsi tenuti presso tali istituzioni siano essenzialmente pratici come accadeva negli anni ottanta e prima ancora.
L'aggiunta di materie complementari completamente teoriche era già stata avviata con la riforma quadriennale del 1994, corrispondente al penultimo (previgente) ordinamento, ma è stata aumentata ulteriormente portando le materie teoriche quasi al 50% dell'impegno di studio totale.
Nel complesso, il riconoscimento in ambito universitario dei crediti ottenuti nelle accademie di belle arti - e in generale nel settore AFAM - è un procedimento complicato. Il MIUR non ha ancora proposto una tabella comparativa dei vari insegnamenti per fornire ad università ed accademie linee guida nel riconoscimento dei crediti formativi di coloro volessero passare da un'università a un'accademia e viceversa.
Per consuetudine le Università rifiutavano l'accesso alla specialistica (LS o LM) riguardo ai possessori dei diplomi di 1º livello AFAM mentre accettano chi possiede il previgente ordinamento, perché già equiparato riguardo all'accesso alle scuole di specializzazione. Tuttavia, secondo una recente legge del MIUR del 24 dicembre 2013, poi migliorata e affermata nell'Aprile del 2017, coloro che possiedono un diploma AFAM è equipollente ad una laurea L-3, ed è valida anche per il proseguimento degli studi. Riguardo all'accesso ai master di primo livello universitari, invece, vengono accettati anche i possessori di diploma AFAM di primo livello, solamente se ciò è specificato nelle regole per l'iscrizione.
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