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Classificazione climatica dei comuni italiani

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Classificazione climatica dei comuni italiani
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La classificazione climatica dei comuni italiani è stata introdotta dal Decreto del presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993. Il decreto, disponibile sul sito della gazzetta ufficiale, regolamenta la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10.[1][2]

Voce principale: Grado giorno.
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Mappa delle 6 zone climatiche introdotte dal decreto: in rosso la zona A, in arancione la B, in giallo la C, in azzurro la D, in blu la E e in blu scuro la F

L'articolo 2 suddivide il territorio italiano in sei zone climatiche, nominate dalla A alla F in base alla temperatura media esterna giornaliera. Il criterio utilizzato per tale suddivisione è la misurazione dei gradi giorno (abbreviato GG), e non l'ubicazione geografica. Nella tabella A allegata al decreto, sono elencati i singoli comuni con la loro classificazione climatica.

La zona climatica di appartenenza indica in quale periodo dell'anno e per quante ore al giorno è possibile accendere il riscaldamento negli edifici pubblici e privati. I sindaci dei comuni possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze (temperature rigide in autunni o primavere), i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione dei riscaldamenti, dandone immediata notizia alla popolazione.

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Tabella

Riepilogo
Prospettiva

La tabella sottostante è riassuntiva delle caratteristiche attribuite ad ogni singola zona climatica. I 2 comuni che rientrano nella zona A (Lampedusa e Linosa e Porto Empedocle), ad esempio, possono accendere il riscaldamento dal 1º dicembre al 15 marzo per massimo 6 ore al giorno. Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche e meteorologiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime. La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F deve essere comunque compresa tra le ore 5:00 e le ore 23:30 di ciascuna giornata.[1]

Ulteriori informazioni Zona, Da (GG) ...


Per la stagione invernale 2022/2023 i periodi citati sono stati ridotti come segue[3]

Ulteriori informazioni Zona, Da (GG) ...
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Note

Voci correlate

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