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Collegio elettorale di Trino
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Il collegio elettorale di Trino è stato un collegio elettorale uninominale del Regno di Sardegna.
Fu istituito con il Regio editto del 17 marzo 1848[1]. Era costituito dai mandamenti di Trino e di Stroppiana[1]
Con la riforma del 1859 il collegio rimase costituito dagli stessi mandamenti[2].
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Dati elettorali
Riepilogo
Prospettiva
Nel collegio si svolsero votazioni per sette legislature e fu poi unito al collegio di Crescentino[3].
I legislatura
Le votazioni si svolsero in 222 collegi uninominali a doppio turno. Come previsto dal decreto n. 680 del 17 marzo 1848, era eletto al primo turno il candidato che «riunisce in suo favore più del terzo dei voti del total numero dei membri componenti il collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti presenti all'adunanza» (art. 92). Se nessun candidato era eletto, al ballottaggio tra i due candidati con più voti era eletto chi otteneva il maggior numero di voti (art. 93) o, in caso di ugual numero di voti, il maggiore d'età (art. 94).
II legislatura
Le votazioni si svolsero in 222 collegi uninominali a doppio turno con la stessa normativa precedente (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti).
III legislatura
Le votazioni si svolsero in 204 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1848 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti).
IV legislatura
Le votazioni si svolsero in 204 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1848 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti).
Il 1º agosto 1853 l'onorevole Malinverni ebbe la nomina a professore di anatomia e medicina legale nell’Università di Torino e conseguentemente decadde dalla carica[3]. Il collegio fu riconvocato.
L'elezione fu annullata il 15 novembre 1853 per incompatibilità d’impiego, perché l'onorevole Scialoja era consultore legale nell’ufficio del catasto, dipendente dai Ministero delle finanze. Il collegio non fu riconvocato[3].
V legislatura
Le votazioni si svolsero in 204 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1848 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti).
VI legislatura
Le votazioni si svolsero in 204 collegi uninominali a doppio turno dopo la modifica dei collegi della Sardegna nel 1856; venne applicata la normativa del 1848 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti).
L'onorevole Montagnini, che era consigliere d'appello in aspettativa, il 5 luglio 1859 fu richiamato dall'aspettativa e applicato alla Procura generale presso la Corte di cassazione. Di conseguenza decadde dalla carica[3]. Il collegio fu riconvocato.
VII legislatura
Le votazioni si svolsero in 387 collegi uninominali a doppio turno. Come previsto dalla legge elettorale del 20 novembre 1859, era eletto al primo turno il candidato che «riunisce in suo favore più del terzo dei voti del total numero dei membri componenti il collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti presenti all'adunanza» (art. 91). Se nessun candidato era eletto, al ballottaggio tra i due candidati con più voti era eletto chi otteneva il maggior numero di voti (art. 92) o, in caso di ugual numero di voti, il maggiore d'età (art. 93).
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Note
Bibliografia
Voci correlate
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