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Rapporti tra stato italiano e chiese

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I rapporti tra lo stato italiano con le singole confessioni religiose vengono regolati da appositi accordi, richiamati nell'art. 7 per la Chiesa cattolica e nell'art. 8 per tutte le altre confessioni non cattoliche. Per quanto riguarda la prima, tale accordo prende il nome di Concordato, redatto nel 1929 (Patti Lateranensi) e modificato nel 1984 (Accordo di Villa Madama). Gli accordi con le altre religioni prendono invece il nome di Intese e possono essere richieste con apposita procedura da tutti gli enti di culto dotati di personalità giuridica che abbiano chiesto e ottenuto lo status di "confessione religiosa" in base alla legge 1159/1929[1] e al suo regolamento di attuazione, il regio decreto 28 febbraio 1930, n.289[2].

La differenza tra questi due strumenti risiede nel fatto che il Concordato è un accordo internazionale tra Italia e Santa Sede mentre le Intese sono contratti di diritto pubblico stipulati tra lo stato e specifici enti religiosi italiani.

La Chiesa cattolica e le confessioni che hanno stretto un'Intesa con lo stato godono di norme specifiche finalizzate a tutelare aspetti peculiari del proprio credo e di diversi vantaggi, tra i quali la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF. Si possono inoltre dedurre ai fini fiscali atti di liberalità fino a 1032,91  a loro favore[3].

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Contesto generale

Lo stesso argomento in dettaglio: Libertà religiosa in Italia.

Concordato

Intese

Lo stesso argomento in dettaglio: Intesa.

Intese firmate ma mai perfezionate

In alcuni casi, come ad esempio con l'UCOII, non si è ancora riusciti ad arrivare ad una bozza di intesa nonostante l'apertura delle trattative[4][5], mentre in altri, esse sono state firmate ma successivamente non sono perfezionate dal parlamento, e pertanto non sono mai entrate in vigore:

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Enti di culto ufficialmente riconosciuti come confessione religiosa

Ad oggi, alcune altre decine di enti di culto sono riconosciuti ufficialmente come confessione religiosa in base alla legge 1159/1929, passo necessario per la successiva eventuale stipula di un'intesa con lo stato italiano. Qualunque ente di culto può fare domanda di riconoscimento sottoponendo il proprio statuto al prefetto della provincia dove ha sede, il quale avvierà la pratica. In caso di esito positivo della stessa, verrà emanato un apposito decreto del presidente della repubblica.

Gli enti di culto riconosciuti, ma privi di intesa, non godono dell'8 per mille ma, qualora ne abbiano i requisiti, possono chiedere di ricevere il 5 per mille.

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Consulta per l'islam italiano

Lo stesso argomento in dettaglio: Consulta per l'islam italiano.

Organismo di carattere esclusivamente consultivo del Ministero dell'interno, composto da alcuni autorevoli rappresentanti dell'islam in Italia, dietro nomina ministeriale. Istituita nel 2005, riformata nel 2010, è stata ricostituita nel 2016, ogni volta con nomi differenti.

Nel 2017 si giunse alla firma del documento Patto per l'Islam Italiano, sottoscritto da numerose comunità[6].

Nel 2024 l'intero consiglio si dimise in polemica con il Ministero dell'interno, accusato di aver interrotto il dialogo[7].

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Note

Voci correlate

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