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Collegio elettorale di Corteolona (Regno d'Italia)
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Il collegio elettorale di Corteolona è stato un collegio elettorale uninominale del Regno d'Italia per l'elezione della Camera dei deputati.
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Storia
Il collegio uninominale venne istituito, insieme ad altri 442, tramite regio decreto 17 dicembre 1860, n. 4513.[1]
Fu soppresso nel 1882 in seguito alla riforma che stabilì complessivamente 135 collegi elettorali.
Venne poi ricostituito come collegio uninominale tramite regio decreto 14 giugno 1891, n. 280,[2] in seguito alla riforma che stabilì complessivamente 508 collegi elettorali.
Fu soppresso nel 1919 in seguito alla riforma che definì 54 collegi elettorali.
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Territorio
Era formato dal territorio dei mandamenti di Corteolona e Belgioioso, più i comuni di Baselica Bologna, Carpignano, Giussago e Turago Bordone appartenenti al mandamento di Bereguardo[3].
Nel 1891 venne ripristinato il collegio uninominale. Nel nuovo riparto[4] comprendeva i comuni di Corteolona, Badia Pavese, Chignolo Po, Copiano, Costa de' Nobili, Genzone, Gerenzago, Inverno, Magherno, Miradolo, Monticelli Pavese, Pieve Porto Morone, Santa Cristina e Bissone, San Zenone al Po, Spessa, Torre d'Arese, Torre de' Negri, Villanterio, Zerbo, Belgioioso, Albuzano, Ceranova, Cura Carpignano, Filighera, Fossarmato, Lardirago, Linarolo, Marzano, Roncaro, Sant'Alessio con Vialone, Valle Salimbene, Vistarino, Baselica Bologna, Carpignanono, Giussago, Turago Bordone; coincideva dunque con il vecchio territorio del collegio.
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Dati elettorali
Riepilogo
Prospettiva
Nel collegio si svolsero elezioni per quattordici legislature.
VIII legislatura
Le votazioni si svolsero in 443 collegi uninominali a doppio turno. Come previsto dalla legge elettorale del 17 dicembre 1860, era eletto al primo turno il candidato che «riunisce in suo favore più del terzo dei voti del total numero dei membri componenti il collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti presenti all'adunanza» (art. 91). Se nessun candidato era eletto, al ballottaggio tra i due candidati con più voti era eletto chi otteneva il maggior numero di voti (art. 92) o, in caso di ugual numero di voti, il maggiore d'età (art. 93).
IX legislatura
Le votazioni si svolsero in 493 collegi uninominali a doppio turno con la stessa normativa precedente (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).
X legislatura
Le votazioni si svolsero in 493 collegi uninominali a doppio turno con la stessa normativa precedente (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).
Dopo la morte dello Zanini avvenuta il 31 luglio 1869 fu indetta l'elezione suppletiva per il 29 agosto 1869[5]
XI legislatura
Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1860 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).
Dopo la morte del Billia avvenuta l'11 agosto 1873 fu indetta l'elezione suppletiva per il 21 settembre 1873[5].
XII legislatura
Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1860 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).
XIII legislatura
Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1860 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).
XIV legislatura
Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1860 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).
XVIII legislatura
Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno. Come previsto dalla legge elettorale politica del 28 giugno 1892, era eletto al primo turno il candidato che «ha ottenuto un numero di voti maggiore del sesto del numero totale degli elettori iscritti nella lista del collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti» escludendo le schede nulle (art. 74). Se nessun candidato era eletto, al ballottaggio tra i due candidati con più voti (art. 75) era eletto chi otteneva il maggior numero di voti oppure, in caso di ugual numero di voti, il maggiore d'età (art. 77).
L'elezione fu annullata il 15 aprile 1893, dopo che la giunta per le elezioni della Camera la ritenne viziata da corruzione. Fu indetta l'elezione suppletiva per il 7 maggio 1893[5]
La Giunta delle elezioni, dopo avere rettificati i risultati della votazione, attribuendo voti 2125 all'onorevole Cavallotti, e 1944 all'onorevole Pozzi, non ritenne fondate le accuse di irregolarità mosse all'elezione e propose la convalida dell'onorevole Cavallotti, che la Camera approvò nella tornata del 24 febbraio 1894.[5]
XIX legislatura
Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto).
XX legislatura
Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto).
Dopo la morte di Cavallotti nel 1898 fu indetta l'elezione suppletiva del 17 aprile 1898.[6]
XXI legislatura
Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto).
XXII legislatura
Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto).
XXIII legislatura
Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto).
Dopo la morte del Romussi (1913), nell'elezione suppletiva fu eletto Innocenzo Cappa.
XXIV legislatura
Le votazioni si svolsero negli stessi 508 collegi uninominali già esistenti ma, come previsto dal regio decreto del 26 giugno 1913, era eletto al primo turno il candidato che «ha ottenuto un numero di voti maggiore del decimo del numero totale degli elettori del collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti» escludendo le schede nulle (art. 91). Se nessun candidato era eletto, al ballottaggio tra i due candidati con più voti (art. 92) era eletto chi otteneva il maggior numero di voti oppure, in caso di ugual numero di voti, il maggiore d'età (art. 93).
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Note
Bibliografia
Voci correlate
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