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Collegio elettorale di Foggia (Regno d'Italia)

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Il collegio elettorale di Foggia è stato un collegio elettorale uninominale e di lista del Regno d'Italia per l'elezione della Camera dei deputati.

Fatti in breve Foggia, Stato ...
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Storia

Il collegio uninominale venne istituito, insieme ad altri 442, tramite regio decreto 17 dicembre 1860, n. 4513.[1]

Successivamente divenne collegio plurinominale tramite regio decreto 24 settembre 1882, n. 999,[2] in seguito alla riforma che stabilì complessivamente 135 collegi elettorali.

Tornò poi ad essere un collegio uninominale tramite regio decreto 14 giugno 1891, n. 280,[3] in seguito alla riforma che stabilì complessivamente 508 collegi elettorali.

In seguito divenne un collegio con scrutinio di lista con sistema proporzionale tramite regio decreto 10 settembre 1919, n. 1576,[4] in seguito alla riforma che definì 54 collegi elettorali.

Fu soppresso nel 1921 in seguito alla riforma che definì 40 collegi elettorali.

Ulteriori informazioni Legislature, VIII ...
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Territorio

Nel 1919 Foggia divenne capoluogo del collegio comprendente l'intera provincia; nel 1921 la provincia fu inglobata nel collegio di Bari.

Dati elettorali

Riepilogo
Prospettiva

Nel collegio si svolsero elezioni per diciotto legislature.

VIII legislatura

Le votazioni si svolsero in 443 collegi uninominali a doppio turno. Come previsto dalla legge elettorale del 17 dicembre 1860, era eletto al primo turno il candidato che «riunisce in suo favore più del terzo dei voti del total numero dei membri componenti il collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti presenti all'adunanza» (art. 91). Se nessun candidato era eletto, al ballottaggio tra i due candidati con più voti era eletto chi otteneva il maggior numero di voti (art. 92) o, in caso di ugual numero di voti, il maggiore d'età (art. 93).

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Il deputato Ricciardi si dimise il 17 dicembre 1863 e fu indetta un'elezione suppletiva per il 24 gennaio 1864[5]

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La Camera nella tornata dell'8 marzo 1864 deliberò un'inchiesta giudiziaria per investigare su irregolarità e corruzioni denunziate da alcuni cittadini. Risultarono infondate le accuse e l'elezione fu convalidata il 28 aprile 1884[5]

IX legislatura

Le votazioni si svolsero in 493 collegi uninominali a doppio turno con la stessa normativa precedente (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).

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Il deputato Ricciardi si dimise il 1º gennaio 1867 e il collegio non fu riconvocato.[5]

X legislatura

Le votazioni si svolsero in 493 collegi uninominali a doppio turno con la stessa normativa precedente (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).

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Il deputato Ricciardi si dimise il 14 marzo 1870 e fu indetta un'elezione suppletiva per il 3 aprile 1870[5].

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XI legislatura

Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1860 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).

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XII legislatura

Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1860 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).

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XIII legislatura

Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1860 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).

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XIV legislatura

Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1860 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).

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XV legislatura

Le votazioni si svolsero in 135 collegi plurinominali a doppio turno. Come previsto dalla legge elettorale politica del 24 settembre 1882, erano eletti al primo turno i candidati che «hanno ottenuto il maggior numero di voti, purché questo numero oltrepassi l'ottavo del numero degli elettori iscritti» (art. 74) secondo il numero di deputati previsto per il collegio; se il numero di eletti era inferiore al numero di deputati, il ballottaggio era tra i non eletti (in numero doppio rispetto ai deputati ancora da eleggere) che avevano il maggior numero di voti (art. 75) ed era eletto chi otteneva il maggior numero di voti nella seconda votazione (art. 77) oppure, in caso di ugual numero di voti, il maggiore d'età (art. 78).

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XVI legislatura

Le votazioni si svolsero in 135 collegi plurinominali a doppio turno con la normativa del 1882 (al primo turno un numero di voti maggiore di un ottavo degli iscritti al voto).

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Il deputato Serra morì il 23 marzo1890 e fu indetta un'elezione suppletiva per il 20 aprile 1890[5].

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XVII legislatura

Le votazioni si svolsero in 135 collegi plurinominali a doppio turno con la normativa del 1882 (al primo turno un numero di voti maggiore di un ottavo degli iscritti al voto).

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Nella relazione su questa elezione la Giunta per la verificazione del poteri ritenne infondate le accuse di corruzione e brogli mosse all’elezione. Concluse pertanto per la convalida degli eletti e per il rinvio all'autorità giudiziaria degli atti concernenti 14 elettori che votarono in due Comuni, e dei verbali delle sezioni di Cerignola in cui si accertarono parecchie irregolarità, ma non tali da infirmare l'elezione. La Camera approvò tali conclusioni il 31 gennaio 1891.[5]

XVIII legislatura

Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno. Come previsto dalla legge elettorale politica del 28 giugno 1892, era eletto al primo turno il candidato che «ha ottenuto un numero di voti maggiore del sesto del numero totale degli elettori iscritti nella lista del collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti» escludendo le schede nulle (art. 74). Se nessun candidato era eletto, al ballottaggio tra i due candidati con più voti (art. 75) era eletto chi otteneva il maggior numero di voti oppure, in caso di ugual numero di voti, il maggiore d'età (art. 77).

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Nella tornata del 16 dicembre 1892 la Camera annullò il ballottaggio indetto fra De Nittis e Maury in conseguenza dell'annullamento, deliberato in alcune sezioni, di 396 voti dati al Maury perché ritenuto ineleggibile in quanto cittadino straniero; annullò quindi la proclamazione del De Nittis fatta dall'Assemblea dei presidenti, e proclamò eletto al primo scrutinio l'onorevole Maury con voti 2949. Con successiva relazione la Giunta delle elezioni chiarite false ed insussistenti le accuse di corruzioni, brogli, violenze, irregolarità mosse all'elezione ne proponeva la convalida che la Camera approvava il 25 marzo 1893.[5]

XIX legislatura

Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto).

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XX legislatura

Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto).

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XXI legislatura

Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto).

XXII legislatura

Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto).

XXIII legislatura

Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto).

XXIV legislatura

Le votazioni si svolsero negli stessi 508 collegi uninominali già esistenti ma, come previsto dal regio decreto del 26 giugno 1913, era eletto al primo turno il candidato che «ha ottenuto un numero di voti maggiore del decimo del numero totale degli elettori del collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti» escludendo le schede nulle (art. 91). Se nessun candidato era eletto, al ballottaggio tra i due candidati con più voti (art. 92) era eletto chi otteneva il maggior numero di voti oppure, in caso di ugual numero di voti, il maggiore d'età (art. 93).

XXV legislatura

Le votazioni si svolsero in 54 collegi di lista. Come previsto dal regio decreto del 2 settembre 1919, il numero di eletti per ogni lista era calcolato sulla base dei voti di lista e sul numero di voti dei candidati al di fuori della propria lista; la graduatoria tra i candidati era calcolata sommando i voti di lista e i propri voti di preferenza sia nella lista sia fuori dalla lista (art. 84).

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Note

Bibliografia

Voci correlate

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