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Prospettiva
Giudici della Corte costituzionale della Repubblica Italiana
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La Corte costituzionale della Repubblica Italiana è composta di quindici giudici, nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative.[1]
Elezione dei giudici della Corte
Riepilogo
Prospettiva
L'art. 135, comma 1 della Costituzione afferma che la Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati:
- per un terzo dal Presidente della Repubblica;
- per un terzo dal Parlamento in seduta comune;
- per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa»; di questi (secondo l'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge n. 87 dell'11 marzo 1953):
- tre sono eletti da un collegio del quale fanno parte il presidente, il procuratore generale, i presidenti di sezione, gli avvocati generali, i consiglieri e i sostituti procuratori generali della Corte di cassazione;
- uno da un collegio del quale fanno parte il presidente, i presidenti di sezione e i consiglieri del Consiglio di Stato;
- uno da un collegio del quale fanno parte il presidente, i presidenti di sezione, i consiglieri, il procuratore generale e i viceprocuratori generali della Corte dei conti.
Questa struttura mista è finalizzata a conferire equilibrio alla Corte costituzionale: per favorire tale equilibrio il costituente associa, nella composizione dell'organo, l'elevata preparazione tecnico-giuridica e la necessaria sensibilità politica.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio (comma 2).
Nomina parlamentare
I giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sono eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea. (art. 3 legge cost.).
Fino all'entrata in vigore di tale legge costituzionale, vigevano i quorum previsti dai commi 1 e 2 (abrogati) dell'art. 3 legge n. 87 del 1953, secondo cui per i primi due scrutini era necessaria la maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea, mentre per gli scrutini successivi al secondo era sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.
Nomina presidenziale
I giudici della Corte costituzionale, la cui nomina spetta al Presidente della Repubblica, sono nominati con suo decreto. Il decreto è controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri (art. 4 legge n. 87 del 1953).
La nomina dei giudici da parte del Presidente della Repubblica richiede la controfirma ministeriale del Presidente del Consiglio dei Ministri (si tratta, in questo caso, di un atto sostanzialmente presidenziale; il requisito della firma ministeriale non incide sul contenuto della decisione che è di competenza del Presidente della Repubblica. È competenza della Corte costituzionale accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi di ammissione dei propri componenti (...), deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti (art. 2 legge cost. n. 2 del 1967).
Le deliberazioni della Corte relative alla validità dei titoli di ammissione dei giudici sono depositate nella cancelleria. Dopo che la Corte ha accertato la validità dei titoli di ammissione dei giudici, il Presidente ne dà comunicazione al Presidente dell'organo dal quale il nuovo giudice proviene. Successivamente, i giudici sono ammessi a prestare giuramento (artt. 11 e 12 Regolamento Corte).
Nomina da parte delle supreme magistrature
I giudici della Corte la cui nomina spetta alle supreme magistrature ordinaria e amministrative sono eletti:
- tre da un collegio del quale fanno parte il presidente della Corte di cassazione che lo presiede, il procuratore generale, i presidenti di sezione, gli avvocati generali, i consiglieri e i sostituti procuratori generali della Corte di cassazione (art. 2 c. 1 lett. a) legge n. 87 del 1953);
- uno da un collegio del quale fanno parte il presidente del Consiglio di Stato che lo presiede, i presidenti di sezione e i consiglieri del Consiglio di Stato (art. 2 c. 1 lett. b));
- uno da un collegio del quale fanno parte il presidente della Corte dei conti che lo presiede, i presidenti di sezione, i consiglieri, il procuratore generale e i viceprocuratori generali della Corte dei conti (art. 2 c. 1 lett. c)).
I componenti di ciascun collegio possono votare per un numero di candidati pari a quello dei giudici che il collegio deve eleggere. Si considerano non iscritti i nomi eccedenti tale numero (art. 2 c. 2).
Sono proclamati eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti purché raggiungano la maggioranza assoluta dei componenti del collegio. Qualora nella prima votazione non si raggiunga tale maggioranza, si procede, nel giorno successivo, a votazione di ballottaggio tra i candidati, in numero doppio dei giudici da eleggere, che abbiano riportato il maggior numero di voti; sono proclamati eletti coloro che ottengono la maggioranza relativa. A parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età (cfr. art. 4 legge cost. n. 2 del 1967).
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Presidente e vicepresidente
Riepilogo
Prospettiva
La Corte elegge fra i suoi componenti il presidente che rimane in carica 3 anni (fino al 1967, 4 anni) ed è rieleggibile, fatti salvi i termini di scadenza del mandato di giudice[2] (art. 135 comma 5 Cost.)
L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto sotto la presidenza del giudice più anziano di carica. Funzionano da scrutatori i due giudici meno anziani. Avvenuta la proclamazione, gli scrutatori distruggono le schede della votazione (art. 7 commi 1, 3, 4 Regolamento Corte).
Nel caso nessuno riporti la maggioranza dei componenti, si procede ad una nuova votazione e, dopo di questa, eventualmente, alla votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e si proclama eletto chi abbia riportato la maggioranza. In caso di parità è proclamato eletto il più anziano di carica e, in mancanza, il più anziano di età (art. 6 commi 1 e 2 legge n. 87 del 1953).
Il Presidente, subito dopo l'insediamento nella carica, designa un giudice destinato a sostituirlo per il tempo necessario in caso di impedimento (art. 6 co. 4); tale giudice assume il titolo di vicepresidente, ai sensi dell'art. 22-bis del Regolamento della Corte; un secondo vicepresidente può essere nominato dalla Corte su proposta del Presidente.
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Mandato dei giudici
Riepilogo
Prospettiva
I giudici hanno l'obbligo d'intervenire alle sedute della Corte quando non siano legittimamente impediti (art. 6 comma 1 Regolamento Corte).
Durata del mandato
I giudici della Corte, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento di osservare la Costituzione e le leggi, nelle mani del Presidente della Repubblica, alla presenza dei Presidenti delle Camere (art. 5 legge n. 87 del 1953).
Il mandato, decorrente dal giorno del giuramento e non rinnovabile, inizialmente durava 12 anni; dal 1967 è stato ridotto a 9 anni[3] (cfr. art. 135 comma 3 Cost.).
Tra i giudici che prestano giuramento nello stesso giorno, viene considerato il più anziano quello di maggiore età (art. 13 comma 2 Regolamento Corte).
Scadenza del mandato
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni (art. 135 comma 4 Cost.) (divieto di cd. prorogatio). Tale comma è stato aggiunto dalla legge costituzionale 2/1967, quando la Corte, nel silenzio della carta fondamentale, aveva riconosciuto esplicitamente la prorogatio (all'art. 18 del Regolamento generale) di fronte ai ritardi del Parlamento in seduta comune nell'elezione dei giudici della Corte di sua spettanza e di fronte al pericolo di una paralisi del collegio.
Della cessazione dalla carica di giudice il Presidente dà comunicazione all'organo che ha nominato il giudice. In ogni caso, di tale cessazione si dà anche notizia al Presidente della Repubblica e ai Presidenti dei due rami del Parlamento (art. 8 Regolamento Corte; cfr. art. 5 comma 1 legge cost. n. 2 del 1967).
I giudici cessati dall'ufficio, sempre che siano stati in carica per almeno quattro anni, assumono il titolo di giudice emerito (art. 20 Regolamento Corte).
Compatibilità
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge (art. 135 comma 6 Cost.).
I giudici della Corte non possono assumere o conservare altri uffici o impieghi pubblici o privati, né esercitare attività professionali, commerciali o industriali, funzioni di amministratore o sindaco in società che abbiano fine di lucro. Durante il periodo di appartenenza alla Corte i giudici che siano magistrati in attività di servizio, o professori universitari, non potranno continuare nell'esercizio delle loro funzioni. Essi saranno collocati fuori ruolo per tutto il periodo in cui restano in carica e fino a quando non raggiungono i limiti di età per essere collocati a riposo. I giudici della Corte non possono far parte di commissioni giudicatrici di concorso, né ricoprire cariche universitarie e non possono essere candidati in elezioni amministrative o politiche (art. 7 commi 1, 2, 3 e 5 legge n. 87 del 1953).
I giudici della Corte non possono svolgere attività inerente ad una associazione o partito politico (art. 8 legge n. 87).
Sulle questioni relative alle incompatibilità dei giudici decide esclusivamente la Corte (art. 14 Regolamento Corte).
Rimozione o sospensione
I giudici della Corte non possono essere rimossi né sospesi dal loro ufficio se non con decisione della Corte, per sopravvenuta incapacità fisica o civile o per gravi mancanze nell'esercizio delle loro funzioni (art. 3 comma 1 legge cost. n. 1 del 1948).
I giudici della Corte possono essere rimossi o sospesi dal loro ufficio solo in seguito a deliberazione della Corte presa a maggioranza di due terzi dei componenti che partecipano all'adunanza.
Il giudice della Corte che per sei mesi non eserciti le sue funzioni decade dalla carica (artt. 7 e 8 legge cost. n. 1 del 1953).
Nel caso in cui si debba procedere alla sospensione o rimozione o alla pronuncia di decadenza di un giudice (...), il Presidente convoca la Corte, previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza (art. 16 comma 1 Regolamento Corte).
Le dimissioni del giudice devono essere presentate alla Corte. La deliberazione con la quale la Corte accetta le dimissioni è depositata in cancelleria (art. 17 Regolamento Corte).
Immunità
Finché durano in carica, i giudici della Corte godono dell'immunità accordata nel secondo comma dell'art. 68 Cost. ai membri delle due Camere. L'autorizzazione ivi prevista è data dalla Corte costituzionale. (art. 3 comma 2 legge cost. n. 1 del 1948).
I giudici della Corte non sono sindacabili, né possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni (art. 5 legge cost. n. 1 del 1953).
Le domande dell'autorità competente per sottoporre a procedimento penale o procedere all'arresto di un giudice della Corte sono trasmesse alla Corte stessa per il tramite del Ministero della giustizia (art. 9 legge n. 87).
Qualora pervenga alla Corte la richiesta di autorizzazione (...), il Presidente nomina una commissione di tre giudici per la relazione e fissa la seduta della Corte per un giorno non successivo al trentesimo da quello in cui è pervenuta la richiesta. Della richiesta e della convocazione è data notizia al giudice, che può prendere visione degli atti depositati presso la presidenza. Il giudice può presentare memorie scritte e ha diritto di essere ascoltato, quando ne faccia richiesta. La deliberazione della Corte è presa a scrutinio segreto ed è depositata nella cancelleria (art. 15 Regolamento Corte).
Tutti i provvedimenti che la Corte adotta nei confronti dei giudici (...) sono deliberati in camera di consiglio ed a maggioranza dei suoi componenti; essi devono essere motivati e sono resi pubblici (...) (art. 11 legge n. 87).
Retribuzione
I giudici della Corte hanno tutti egualmente una retribuzione corrispondente al più elevato livello tabellare che sia stato raggiunto dal magistrato della giurisdizione ordinaria investito delle più alte funzioni, aumentato della metà e corrispondente quindi a 360.000 euro lordi all'anno (all'incirca 12.618 euro netti al mese nel 2015)[4]. Al Presidente è inoltre attribuita una indennità di rappresentanza pari ad un quinto della retribuzione. Tale trattamento sostituisce ed assorbe quello che ciascuno, nella sua qualità di funzionario di Stato o di altro ente pubblico, in servizio o a riposo, aveva prima della nomina a giudice della Corte (art. 12 commi 1 e 2 legge n. 87; cfr. art. 6 legge cost. n. 1 del 1953).
Le retribuzioni e le indennità spettanti ai giudici sono a carico del bilancio della Corte (art. 19 Regolamento Corte).
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Elenco cronologico
Riepilogo
Prospettiva
La data di inizio del mandato è quella del giuramento e non quella di designazione.[5][6][7][8] In grassetto i giudici costituzionali in carica.[9]
I giudici sono elencati in ordine di data di giuramento, di designazione e di età. L'elenco è aggiornato al 13 febbraio 2025, data dell'ultima variazione.
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Linea temporale
Legenda: Giudice · Vicepresidente · Presidente F.F.[14] · Presidente · In prorogatio[15]
Giudici nominati dal Presidente della Repubblica (5)

Giudici eletti dal Parlamento in seduta comune (5)

Giudici eletti dalla Corte di Cassazione (3)

Giudici eletti dal Consiglio di Stato (1)

Giudici eletti dalla Corte dei Conti (1)

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Statistiche
Riepilogo
Prospettiva
Dei 125 giudici:
- 43 sono stati nominati dal Presidente della Repubblica scegliendo 37 professori universitari, 3 avvocati e 3 magistrati;
- 41 sono stati eletti dal Parlamento in seduta comune scegliendo 27 professori universitari, 11 avvocati e 3 magistrati;
- 25 sono stati eletti dalla Corte di cassazione scegliendoli al suo interno;
- 8 sono stati eletti dalla Corte dei conti scegliendoli al suo interno;
- 8 sono stati eletti dal Consiglio di Stato scegliendoli al suo interno;
- 9 sono donne (6 nominate dal Presidente della Repubblica, 2 elette dal Parlamento in seduta comune e 1 eletta dalla Corte di cassazione) e tutti gli altri uomini.
Escludendo i 15 giudici in carica, gli altri 110 giudici sono cessati dalla carica:
- 76 per scadenza del mandato novennale;
- 15 per scadenza del mandato dodicennale;
- 14 mortis causa;
- 4 per dimissioni;
- 1 per dimissioni a seguito dell'elezione a presidente della Repubblica.
I giudici più giovani al momento dell'insediamento sono stati Bonifacio (40 anni), Sandulli (41 anni), Cassandro (42 anni), Paladin (43 anni) e Baldassarre (45 anni).
Invece i più anziani sono stati De Nicola (78 anni), Modugno e Barbera (77 anni), Grossi (76 anni) e Vassalli (75 anni).
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Note
Voci correlate
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