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Diffamazione
termine giuridico Da Wikipedia, l'enciclopedia libera
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Per diffamazione, in diritto, s'intende una condotta mirante a offendere e/o screditare la reputazione di una persona.
Nella maggioranza degli Stati del mondo, è considerata un delitto punito dal codice penale, ma comporta anche la condanna a un risarcimento civile. La diffamazione può anche coesistere con una lesione del diritto alla riservatezza della vita privata, da contemperare al diritto alla libertà di espressione dei fatti veritieri.[1][2]
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Storia
Nel diritto romano si distingueva una diffamazione verbale[3] da una scritta: quest'ultima produsse un'apposita previsione incriminatrice quando ci fu il proliferare di libelli famosi, scritti che ledevano l'onorabilità. L'imperatore Costantino intervenne in tema di scritti denigratori anonimi[4] e, nel Codice teodosiano, il libellus famosus era punito con la pena della deportazione.
Ne derivò la denominazione di libel, in uso in molti paesi di Common law.[5]
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Nel mondo
Riepilogo
Prospettiva
In quasi tutti gli ordinamenti giuridici si ha diffamazione se quanto asserito è falso, e spetta all'accusa dimostrare tale falsità. In altri, come quello italiano, ciò non è richiesto e solo in casi molto limitati è, viceversa, la difesa che ha la facoltà di discolparsi dimostrando la verità delle asserzioni ritenute diffamatorie.
Francia
Nel diritto francese la diffamazione è regolata dall'art. 29 della legge 29 luglio 1881 e viene definita come l'allegazione o l'imputazione di un fatto che porta lesione dell'onore o della considerazione della persona offesa.
Tutte le allegazioni o imputazioni di un fatto che porta attentato all'onore o alla considerazione della persona o del corpo al quale il fatto è attribuito è una diffamazione. La pubblicazione diretta o come riproduzione di questa allegazione o di questa imputazione è punibile anche se fatta in forma dubitativa o se colpisce una persona o un corpo non espressamente nominato ma di cui l'identificazione è resa possibile... Tutte le espressioni di oltraggio, termini di disprezzo o invettive senza l'attribuzione di un fatto specifico sono invece ingiurie.
Non è necessario che il proposito sia calunnioso per rientrare sotto l'ambito della legge: la presentazione dei fatti può essere ingannevole. Per esempio dei fatti esatti citati fuori del contesto possono essere di natura tale a recare offesa alla reputazione di una persona.
Pertanto mentre il diritto italiano pone la discriminante tra presenza o assenza dell'offeso, quello francese lo pone nell'imputazione di un fatto preciso o nella mera espressione di invettiva.
Italia
Nell'ordinamento giuridico italiano, è un delitto contro l'onore ed è definita come l'offesa all'altrui reputazione, comunicata a più persone con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di comunicazione. A differenza dell'illecito di ingiuria di cui all'art. 594 c.p., il delitto di diffamazione può essere consumato solo in assenza della persona offesa.
Il bene giuridico tutelato dalla norma è la reputazione intesa come l'immagine di sé presso gli altri. L'analisi testuale della norma consente di risalire ai suoi elementi strutturali: l'offesa all'altrui reputazione, intesa come lesione delle qualità personali, morali, sociali, professionali, etc. di un individuo; la comunicazione con più persone, laddove l'espressione "più persone" deve intendersi senz'altro come "almeno due persone"; l'assenza della persona offesa, da intendersi secondo la più autorevole dottrina come l'impossibilità di percepire l'offesa [6].
L'articolo 595 del codice penale italiano prevede il reato di diffamazione: "Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito [c.p. 598] con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032". L'articolo inoltre specifica che la diffamazione si configura solamente quando ci si rivolge a più di una persona. In questo senso l'art. 595 c.p. rappresenta un limite al diritto di manifestazione del pensiero, poiché il diritto alla tutela dell'onore è prevalente rispetto alla libertà di espressione[6].
Stati Uniti
Negli USA la diffamazione è "the communication of a statement that makes a false claim, expressively stated or implied to be factual, that may harm the reputation of an individual, business, product, group, government or nation" ovvero dire qualcosa di falso e di dannoso per la reputazione altrui, spacciandolo per un dato di fatto. Chi dice il vero, o esprime opinioni personali, non fatti, non può essere condannato per diffamazione.
La sezione 230 del Communications Decency Act (CDA) del 1996, poi, fornisce l'immunità dalla responsabilità per i fornitori e gli utenti di un "servizio informatico interattivo" che pubblica informazioni fornite da utenti terzi: in questo modo si è aperto un vivace dibattito sulle protezioni che indirettamente la norma appresterebbe ai discorsi d'odio, a quelli diffamatori ed agli articoli che esprimono pregiudizi ideologici sui social network[7].
Svizzera
In Svizzera la diffamazione è punita dall'art. 173 del codice penale svizzero.[8][9]
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Nell'arte
La celeberrima aria de Il barbiere di Siviglia segue l'accezione per la quale, in alcuni ordinamenti e nell'uso letterario, la diffamazione ha come sinonimo calunnia.[10]
Note
Voci correlate
Altri progetti
Collegamenti esterni
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