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Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere
trattato internazionale Da Wikipedia, l'enciclopedia libera
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La Convenzione di New York del 1958 (dicitura integrale: Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere[1]) è un trattato internazionale multilaterale firmato nell'ambito della Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a New York il 10 giugno 1958, entrato in vigore il 7 giugno 1959 e ratificato dal Parlamento italiano con la legge n. 62 del 19 gennaio 1968 (con efficacia stabilita a partire dal 1º maggio 1969).
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Oggetto della convenzione
La Convenzione di New York è stata uno strumento fondamentale a livello internazionale per favorire il riconoscimento delle sentenze arbitrali (cioè di arbitrato, una delle ADR) pronunciate nell'ambito degli Stati firmatari. La procedura in essa prevista rende più facile e veloce l'esecuzione dei cosiddetti lodi arbitrali tra Paesi diversi, riducendo in questo modo il rischio di rigetto dell'istanza di esecuzione del lodo stesso.
La Convenzione ha imposto agli Stati firmatari di non prevedere, relativamente al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze arbitrali straniere, condizioni più gravose rispetto a quelle previste per le sentenze arbitrali nazionali.
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Riconoscimento del lodo straniero nell'ordinamento italiano
Riepilogo
Prospettiva
Il procedimento da essa introdotto stabilisce che, nell'ordinamento Italiano il provvedimento che dichiara l'efficacia del lodo arbitrale estero sia emesso inaudita altera parte da parte del Giudice monocratico presso il Tribunale, a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti e previsti dall'art. 839 del Codice di procedura civile.
«Art. 839 del Codice di procedura civile
Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri.
Chi vuol far valere nella Repubblica un lodo straniero deve proporre ricorso al presidente della corte d'appello nella cui circoscrizione risiede l'altra parte; se tale parte non risiede in Italia è competente la corte d'appello di Roma. Il ricorrente deve produrre il lodo in originale o in copia conforme, insieme con l'atto di compromesso, o documento equipollente, in originale o in copia conforme. Qualora i documenti di cui al secondo comma non siano redatti in lingua italiana la parte istante deve altresì produrne una produzione certificata conforme. Il presidente della corte d'appello, accertata la regolarità formale del lodo, dichiara con decreto l'efficacia del lodo straniero nella Repubblica, salvoché:
1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana; 2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.»
Chi si oppone al riconoscimento del lodo sulla base dei motivi previsti dall'art. 840 del Codice di procedura civile, presenta formale opposizione entro 30 giorni (a pena di decadenza) dalla notifica del decreto emanato dal Tribunale monocratico; l'opposizione deve necessariamente essere presentata presso la Corte d'appello territorialmente competente. Va sottolineato che anche il soggetto che ha presentato istanza di riconoscimento del lodo, in caso di esito negativo, può presentare opposizione presso la medesima autorità giudicante.
«Art. 840 del Codice di procedura civile
Opposizione. Contro il decreto che accorda o nega l'efficacia del lodo straniero è ammessa opposizione da proporsi con citazione dinanzi alla corte d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione, nel caso di decreto che nega l'efficacia, ovvero dalla notificazione nel caso di decreto che l'accorda. In seguito all'opposizione il giudizio si svolge a norma degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili. La corte d'appello pronuncia con sentenza impugnabile per cassazione. Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono rifiutati dalla corte d'appello se nel giudizio di opposizione la parte contro la quale il lodo invocato prova l'esistenza di una delle seguenti circostanze:
1) le parti della convenzione arbitrale erano incapaci in base alla legge ad essi applicabile oppure la convenzione arbitrale non era valida secondo la legge alla quale le parti l'hanno sottoposta o, in mancanza di indicazione a tale proposito, secondo la legge dello Stato in cui il lodo è stato pronunciato;
2) la parte nei cui confronti il lodo invocato non è stata informata della designazione dell'arbitro o del procedimento arbitrale o comunque è stata nell'impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento stesso;
3) il lodo ha pronunciato su una controversia non contemplata nel compromesso o nella clausola compromissoria, oppure fuori dei limiti del compromesso o della clausola compromissoria; tuttavia, se le statuizioni del lodo che concernono questioni sottoposte ad arbitrato possono essere separate da quelle che riguardano questioni non sottoposte ad arbitrato, le prime possono essere riconosciute e dichiarate esecutive;
4) la costituzione del collegio arbitrale o il procedimento arbitrale non sono stati conformi all'accordo delle parti o, in mancanza di tale accordo, alla legge del luogo di svolgimento dell'arbitrato;
5) il lodo non è ancora divenuto vincolante per le parti o è stato annullato o sospeso da un'autorità competente dello Stato nel quale, o secondo la legge del quale, è stato reso. Allorché l'annullamento o la sospensione dell'efficacia del lodo straniero siano stati richiesti all'autorità competente indicata nel numero 5) del terzo comma, la corte d'appello può sospendere il procedimento per il riconoscimento o l'esecuzione del lodo; su istanza della parte che ha richiesto l'esecuzione può, in caso di sospensione, ordinare che l'altra parte presti idonea garanzia.
Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono altresì rifiutati allorché la corte d'appello accerta che:
- la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;
- il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.
Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali.»
La Convenzione è attualmente ratificata da 156 paesi[2].
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Paesi aderenti alla Convenzione di New York
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Riferimenti normativi
- Legge 19 gennaio 1968, n. 62 - Adesione alla Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958 e sua esecuzione.
Note
Voci correlate
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